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[1]In aggiunta alle somme disponibili dei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e alla tabella di riparto approvata con decreto Ministeriale del 29 aprile 1908 e' autorizzata:
- a)la spesa di L. 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore gia' approvato;
- b)la spesa di L. 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.
[2]Gli enti interessati nei due porti sopraddetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo Stato a termini della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
[3]Dalla data di tale pubblicazione gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.
[4]Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-911 fissato in L. 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913. Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) avra' principio dall'esercizio 1912-1913, e sara' di L. 500,000. Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno.
[5]Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 della presente legge.
[6]Il termine di tre anni decorrera' dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
