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[1]L'Amministrazione provinciale di Messina e' autorizzata a concedere un'indennita' per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in Comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

[2]L'istessa facolta' e' accordata all'Amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

[3]L'amministrazione comunale di Messina e' autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennita' per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale; quella di Reggio Calabria una indennita' pari a dieci dodicesimi; quelle dei Comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un'indennita' pari a otto dodicesimi; quelle infine dei Comuni dove il danno non e' minore del trenta per cento un'indennita' pari a quattro dodicesimi.

[4]Le suddette indennita' saranno rimborsate sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

[5]Sara' tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia stata gia' eventualmente concessa sui detti proventi dal 1° gennaio 1909.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 3 agosto 1912

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art73 · fonte del testo