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[1]L'Amministrazione provinciale di Messina e' autorizzata a concedere un'indennita' per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in Comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

[2]L'istessa facolta' e' accordata all'Amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

[3]L'amministrazione comunale di Messina e' autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennita' per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale; quella di Reggio Calabria una indennita' pari a dieci dodicesimi; quelle dei Comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un'indennita' pari a otto dodicesimi; quelle infine dei Comuni dove il danno non e' minore del trenta per cento un'indennita' pari a quattro dodicesimi.

[4]Le suddette indennita' saranno rimborsate sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

[5]Sara' tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia stata gia' eventualmente concessa sui detti proventi dal 1° gennaio 1909. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 1912, n. 801

4

La L. 6 luglio 1912, n. 801 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "L'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e' interpretato come segue: a) la concessione, per una sola volta delle indennita' menzionate nel detto articolo, deve intendersi consentita alle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria, ed ai Comuni nei quali siasi verificata una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore al 30, soltanto a favore dei propri impiegati e dipendenti, che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge ed occupavano posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate; b) le rate dodicesimali d'indennita' non possono superare il numero dei mesi di effettivo servizio, prestato anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa; c) dall'ammontare complessivo delle indennita' che possono essere concesse, debbono in ogni caso detrarsi le somme che, per lo stesso titolo o per sussidi, siano state gia' corrisposte agli impiegati e salariati dalle amministrazioni degli enti, ai quali sui proventi dell'addizionale, istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono state assegnate somme per il pareggio dei bilanci o per l'esecuzione di opere pubbliche".

Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 3 agosto 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 luglio 1912, n. 801

    La L. 6 luglio 1912, n. 801 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "L'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e' interpretato come segue: a) la concessione, per una sola volta delle indennita' menzionate nel detto articolo, deve intendersi consentita alle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria, ed ai Comuni nei quali siasi verificata una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore al 30, soltanto a favore dei propri impiegati e dipendenti, che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge ed occupavano posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate; b) le rate dodicesimali d'indennita' non possono superare il numero dei mesi di effettivo servizio, prestato anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa; c) dall'ammontare complessivo delle indennita' che possono essere concesse, debbono in ogni caso detrarsi le somme che, per lo stesso titolo o per sussidi, siano state gia' corrisposte agli impiegati e salariati dalle amministrazioni degli enti, ai quali sui proventi dell'addizionale, istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono state assegnate somme per il pareggio dei bilanci o per l'esecuzione di opere pubbliche".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art73 · fonte del testo