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[1]Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche gia' eseguite fu constata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi RR. decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58, e colla limitazione di cui nei suddetti decreti, e' esteso fino al 31 dicembre 1913. 5
[2]Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle Provincie e ai Comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 dicembre 1913, n. 1399
5Il Regio Decreto 24 dicembre 1913, n. 1399 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato a tutto il 31 dicembre 1914 l'esonero delle imposte e sovrimposte concesso col 1° comma dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1914 al 16 dicembre 2009
