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[1]Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche gia' eseguite fu constata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi RR. decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58, e colla limitazione di cui nei suddetti decreti, e' esteso fino al 31 dicembre 1913.

[2]Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle Provincie e ai Comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 1 gennaio 1914

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art74 · fonte del testo