Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1956 al 1 maggio 1958. Leggi il testo vigente →

((La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1954-55. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la spesa di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente: lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55; lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57; lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58; lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1958-59; lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1959-60; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62; lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64. Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unita' ammesse ai benefici. Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione puo' essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati stanziamenti. Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per gli esercizi suddetti sara' autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147. Per l'esercizio finanziario 1954-55 e' autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1956, n. 859

1

La L. 25 luglio 1956, n. 859 ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche "hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa."

Testo in vigore dal 25 agosto 1956 al 1 maggio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1956

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1954 al 25 agosto 1956. 174 parole tolte, 278 parole aggiunte.

La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a partire tolto: da quello aggiunto: dall'esercizio 1954-55. tolto: Alla aggiunto: Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la spesa di lire tolto: 5.000 aggiunto: 74.750.000.000 tolto: derivante dalla legge stessa, che gravera' sull'esercizio finanziario 1954-55, si fara' fronte mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto (fondo globale). L'onere da porre a carico degli aggiunto: da iscriversi negli stati di previsione tolto: della spesa del Ministero della marina mercantile per tolto: i successivi esercizi finanziari sara' autorizzato con apposito articolo della legge di approvazione dei medesimi stati di previsione e sara' commisurato alla quantita' delle commesse, sia del primo anno di applicazione della presente legge che degli anni successivi. Con apposito articolo aggiunto: gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente: lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55; lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57; lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58; lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1958-59; lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1959-60; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61; lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62; lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64. Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unita' ammesse ai benefici. Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione puo' essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati stanziamenti. Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa tolto: del Ministero della difesa aggiunto: dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per gli esercizi suddetti sara' autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui tolto: al primo comma dell'art aggiunto: all'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147. tolto: Le eventuali somme non impegnate sulle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo comma potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di dieci anni stabiliti dal primo comma. Per i lavori di riparazione, modificazione, trasformazione, puo' essere utilizzata una somma non superiore ad un decimo dello stanziamento previsto dai commi precedenti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio aggiunto: Per l'esercizio finanziario 1954-55 e' autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1956, n. 859

    La L. 25 luglio 1956, n. 859 ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche "hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art24 · fonte del testo