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La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a partire da quello 1954-55. Alla spesa di lire 5.000.000.000 derivante dalla legge stessa, che gravera' sull'esercizio finanziario 1954-55, si fara' fronte mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto (fondo globale). L'onere da porre a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per i successivi esercizi finanziari sara' autorizzato con apposito articolo della legge di approvazione dei medesimi stati di previsione e sara' commisurato alla quantita' delle commesse, sia del primo anno di applicazione della presente legge che degli anni successivi. Con apposito articolo delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi suddetti sara' autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147. Le eventuali somme non impegnate sulle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo comma potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di dieci anni stabiliti dal primo comma. Per i lavori di riparazione, modificazione, trasformazione, puo' essere utilizzata una somma non superiore ad un decimo dello stanziamento previsto dai commi precedenti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 25 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art24 · fonte del testo