Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 4 — Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposte, generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura

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Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa e beneficiano dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata i contratti inerenti: alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente; alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari ed apparecchi ausiliari di bordo; all'allestimento ed arredamento delle navi costruite, riparate, modificate e trasformate; alla prima vendita delle navi costruite in proprio da cantieri. I contratti per forniture di prodotti e materiali assunte dai cantieri, nonche' i contratti per forniture di oggetti occorrenti all'arredamento e all'allestimento assunte direttamente dai proprietari, sono ammessi alla registrazione col pagamento della imposta fissa.

Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 19 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art4 · fonte del testo