Art. 4 — Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposte, generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1954 al 19 agosto 1960. Leggi il testo vigente →
Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa e beneficiano dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata i contratti inerenti: alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente; alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari ed apparecchi ausiliari di bordo; all'allestimento ed arredamento delle navi costruite, riparate, modificate e trasformate; alla prima vendita delle navi costruite in proprio da cantieri. I contratti per forniture di prodotti e materiali assunte dai cantieri, nonche' i contratti per forniture di oggetti occorrenti all'arredamento e all'allestimento assunte direttamente dai proprietari, sono ammessi alla registrazione col pagamento della imposta fissa.
Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 19 agosto 1960
