Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 5 — Contributo integrativo per la costruzione di navi

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Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima e' concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura stabilita dalle tabelle n. 2 e n. 3 e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, e alla sua velocita'. Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza normale del motore. La velocita' da prendere in esame ai fini di detto contributo e' quella accertata alle prove nelle condizioni di nave a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento di applicazione della presente legge. Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera ed usati, il contributo e' ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo e settimo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed al 20 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra. Il contributo e' dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali greggi o semilavorati, provenienti dall'estero. I parametri di cui alle allegate tabelle n. 2 e n. 3, in base ai quali e' calcolato il contributo integrativo saranno ridotti, a partire dal 30 giugno 1955, degli importi fissi indicati per i corrispondenti tipi di navi negli allegati quadri di riduzione n. 2-bis e n. 3-bis. Analoghe riduzioni saranno apportate al 30 giugno di ciascun anno sui parametri, gia' ridotti, dell'anno precedente e le misure, cosi' risultanti, saranno applicate alle costruzioni ammesse ai benefici di legge, a decorrere dal 1 luglio successivo. Corrispondentemente, a partire dal 30 giugno 1955, il contributo di lire 11.000 per cavallo-asse spettante al costruttore dell'apparato motore sara' ridotto di una somma pari a lire 1100 per anno. La detrazione del 20 per cento del valore dei prodotti finiti, prevista dal terzo comma del presente articolo, sara' ridotta, a partire dal 30 giugno 1955, e per ciascun anno, del 2 per cento del valore stesso.

Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art5 · fonte del testo