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In attesa che apposita Commissione proponga i provvedimenti necessari al riassetto delle finanze del comune di Napoli, e' autorizzato a favore del Comune medesimo un contributo annuo per tre anni di lire tre miliardi dal 1952 al 1954. Le somme previste dal presente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1952-53. La Commissione di cui al primo comma, composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sara' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e presentera' le sue proposte al Ministero dell'interno entro un anno dalla sua nomina. Per la costruzione degli alloggi popolari, previsti dal precedente art. 2, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 28 marzo 1952, n. 200.
Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 4 agosto 1955
