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In attesa che apposita Commissione proponga i provvedimenti necessari al riassetto delle finanze del comune di Napoli, e' autorizzato a favore del Comune medesimo un contributo annuo per tre anni di lire tre miliardi dal 1952 al 1954. Le somme previste dal presente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1952-53. La Commissione di cui al primo comma, composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sara' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e presentera' le sue proposte al Ministero dell'interno entro un anno dalla sua nomina. 1 Per la costruzione degli alloggi popolari, previsti dal precedente art. 2, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 28 marzo 1952, n. 200.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 giugno 1955, n. 555
1La L. 20 giugno 1955, n. 555 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, relativo alla presentazione, da parte della Commissione ivi prevista, delle proposte sui provvedimenti inerenti al riassetto delle finanze del comune di Napoli, e' prorogato di un anno." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione del contributo straordinario di annue lire 3 miliardi a favore del comune di Napoli, stabiliti, per il triennio dal 1952 al 1954, dall'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e' autorizzata anche per l'anno 1955."
Testo in vigore dal 4 agosto 1955 al 15 novembre 1994
