Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 7 — Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza

Per la costruzione in Italia di navi mercantili per conto di nazionali e' concessa la importazione in franchigia daziaria, secondo le norme stabilite dal regolamento:

  • a)di tutti i materiali metallici greggi e semilavorati, degli alberi a manovella, delle linee d'asse, dei forni e fondi per caldaie, del legname, necessari alla costruzione dello scafo, dell'apparato motore, degli apparecchi o dei macchinari ausiliari di (bordo e delle parti di complemento, di arredamento marinaresco e di attrezzatura;
  • b)degli apparati motori completi, dei singoli complessi costitutivi di apparati motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti di essi o di apparecchi o macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi. La importazione dei materiali di cui al presente articolo e' anche esente dal diritto di licenza.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art7 · fonte del testo