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Ai titolari di rendita, vitalizia costituita in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilita' permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilita' permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta ai cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi. E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebitera' alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Testo in vigore dal 14 marzo 1949 al 21 febbraio 1952
