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Chiunque conduca un impianto termico di potenzialita' superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.
Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 23 maggio 1973
