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Chiunque conduca un impianto termico di potenzialita' superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 aprile 1973, n. 171
1La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potra' essere inferiore alla meta' del massimo."
Testo in vigore dal 23 maggio 1973 al 1 gennaio 1993
