Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Chiunque conduca un impianto termico di potenzialita' superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000. 1 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 aprile 1973, n. 171

1

La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potra' essere inferiore alla meta' del massimo."

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

4

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art18 · fonte su Normattiva