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Sul fondo annuale dei 20 miliardi di cui all'art. 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53, e fino all'esercizio 1959-60 incluso, e' assegnato a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle localita' di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, la somma di lire 7 miliardi cosi' ripartita: lire 5 miliardi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino; lire 2 miliardi all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Testo in vigore dal 2 agosto 1952 al 17 agosto 1954

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