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[1]((Sul fondo annuale di cui all'art. 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1961-62, incluso, sono assegnate a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle localita' di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, le seguenti somme:

  • a)all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino:

[2]Esercizio 1952-53.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1956-57.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1957-58.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1958-59.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1959-60.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1960-61.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1961-62.................. L. 4.000.000.000

  • b)all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano:

[3]Esercizio 1952-53.................. L. 2.000.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 2.000.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 2.000.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1957-58.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1958-59.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1959-60.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1960-61.................. L. 3.000.000.000 Esercizio 1961-62................ L. 1.000.000.000)).

Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1954

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1952 al 17 agosto 1954. 22 parole tolte, 170 parole aggiunte in 5 capoversi.

Sul fondo annuale tolto: dei 20 miliardi di cui all'art. 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53tolto: , e fino all'esercizio tolto: 1959-60 incluso, e' assegnato aggiunto: 1961-62, incluso, sono assegnate a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle localita' di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, tolto: la somma di lire 7 miliardi cosi' ripartita: lire 5 miliardi aggiunto: le seguenti somme:

aggiunto: a) all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucinotolto: ; lire 2 miliardiaggiunto: :

aggiunto: Esercizio 1952-53.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1956-57.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1957-58.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1958-59.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1959-60.................. L. 5.900.000.000 Esercizio 1960-61.................. L. 5.000.000.000 Esercizio 1961-62.................. L. 4.000.000.000

aggiunto: b) all'Ente per la colonizzazione del Delta Padanoaggiunto: :

aggiunto: Esercizio 1952-53.................. L. 2.000.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 2.000.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 2.000.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1957-58.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1958-59.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1959-60.................. L. 2.300.000.000 Esercizio 1960-61.................. L. 3.000.000.000 Esercizio 1961-62................ L. 1.000.000.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;998~art1 · fonte del testo