Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Art. 5 — Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1970 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 1 gennaio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art5 · fonte su Normattiva