Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Art. 5 — Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 27 maggio 2011. Leggi il testo vigente →

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

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Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 51, comma 2, lettera a)) che dal 1 gennaio 1999 sono abolite le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 27 maggio 2011

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art5 · fonte su Normattiva