Art. 5 — Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
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La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
11Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 51, comma 2, lettera a)) che dal 1 gennaio 1999 sono abolite le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 27 maggio 2011
