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Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati e invalidi civili nei normali corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti o associazioni. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per gli invalidi e mutilati civili. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' finanziare i corsi e i centri di cui al secondo e terzo comma con le modalita' previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 12 novembre 1962 al 3 settembre 1966

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 25/1966

    Illegittimità dichiarata
    23 marzo 1966

    Il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. - in quanto vieta che la legge ponga una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita a non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti cui queste vengono imputate - si applica anche alle persone giuridiche. Il legislatore può disporre che un organo collegiale della pubblica amministrazione composto anche con la partecipazione di membri provenienti dai gruppi sociali operanti nel settore, ma in tal caso - ove nella realtà sociale esista una pluralità di gruppi, in contrapposizione o in concorrenza fra loro - per evitare che i componenti possano agire nell'interesse del gruppo di provenienza piuttosto che in quello obiettivo dell'amministrazione è necessario che sia disposto un sistema tale da assicurare la parità fra i gruppi stessi, pena la violazione dell'art. 97 Cost. È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 97 comma primo Cost. - l'art. 5 commi primo e quinto della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili, nella parte in cui dispone che "un medico nominato componente delle commissioni provinciali e della commissione centrale sia della libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi". Non è invece fondata - in riferimento agli artt. 3, 2, 4, e 18 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma secondo, della legge citata, concernente l'avvio dei mutilati e invalidi civili ai centri di rieducazione professionale della nominata associazione.

    Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 18 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art4 · fonte su Normattiva