Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1962 al 3 settembre 1966. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati e invalidi civili nei normali corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti o associazioni. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per gli invalidi e mutilati civili. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' finanziare i corsi e i centri di cui al secondo e terzo comma con le modalita' previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 12 novembre 1962 al 3 settembre 1966
