Art. 33 — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attivita' contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali e' prevista l'erogazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art33 · fonte del testo