Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 33 — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste

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La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attivita' contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali e' prevista l'erogazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art33 · fonte del testo