Art. 35 — Agevolazioni fiscali
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025. 49 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti alla imposta fissa di registro, salva la corresponsione dei \diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art35 · fonte del testo