Art. 8 — Agevolazioni fiscali
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Non è dato rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nell'escludere l'esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni che, pur se a quota inferiore ai 700 metri sul livello del mare, presentano tuttavia sia i requisiti di altitudine, sie le imprescindibili (e talora addirittura in sé sufficienti) caratteristiche di bassa redditività, dalla stessa legge contestualmente stabiliti perché un territorio venga considerato montano. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale), convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esonero dal versamento dei detti contributi anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Art. 8 Provvedimenti in favore dei territori montani · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost. dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ma…
Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Provvedimenti in favore dei territori montani · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1986 al 20 settembre 2025. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonche' la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art8 · fonte del testo