Al direttore della Scuola normale superiore di Pisa sono estese le vigenti norme sulla indennita' di carica normale e supplementare per i rettori delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, restando a carico del bilancio della Scuola la spesa relativa alla corresponsione dell'indennita' supplementare di carica. Al vice direttore della Scuola sara' corrisposta dal bilancio della Scuola una indennita' di carica in misura pari alla meta' di quella che verra' attribuita, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, al direttore.

Testo vigente dal 31 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-24;756~art3 · fonte del testo