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La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale. Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate. E' ammessa la richiesta nominativa:
- a)per tutti i lavoratori destinati ad aziende che: non abbiano stabilmente piu' di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unita' superiore alle nove;
- b)per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;
- c)per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;
- d)per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali. Con decreto del Presidente della. Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali e' consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti. L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, e' tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
