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La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale. Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate. E' ammessa la richiesta nominativa:

  • a)per tutti i lavoratori destinati ad aziende che: non abbiano stabilmente piu' di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unita' superiore alle nove;
  • b)per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;
  • c)per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;
  • d)per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali. Con decreto del Presidente della. Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali e' consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti. L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, e' tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sia nel caso che la relativa ordinanza di rimessione non risulti adeguatamente motivata in punto di rilevanza, sia nel caso che nella stessa manchino elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva incidenza della questione medesima sulla definizione della controversia di merito. (Inammissibilità - per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza e per mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di alcun cenno all'imputazione in relazione alla quale si svogleva il giudizio a quo - della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 4, comma primo, Cost. - dell'art. 14, legge 29 aprile 1949, n. 264 (in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e dell'art. 33, legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "statuto dei lavoratori"), nella parte in cui non consentono ai lavoratori iscritti presso l'ufficio di collocamento di scegliere il datore di lavoro alle cui dipendenze prestare la propria opera e, conseguentemente, non permettono al datore di lavoro stesso di assumere nominativamente, esercitando così un proprio diritto di gradimento).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    Per i motivi già esposti nella sentenza di non fondatezza n. 53 del 1957, pronunciata su analoga questione, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei lavoratori ed all'obbligo sanzionato, penalmente dei datori di lavoro di comunicare all'ufficio di collocamento il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, non contrastano con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. - S. n. 53/1957.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art14 · fonte del testo