((Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalita' stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonche' l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita')).
Testo vigente dal 15 luglio 1951
