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Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalita' stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonche' l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 15 luglio 1951
