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I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 15 marzo 1970

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art50 · fonte del testo