Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette

Art. 3 — Riscossioni da effettuare con l'aggio contrattuale

Sui carichi appresso indicati si applica, in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo, precedente:

  • 1)imposta, straordinaria, proporzionale sul patrimonio;
  • 2)imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;
  • 3)imposta straordinaria, proporzionale sul patrimonio degli enti;
  • 4)profitti di regime;
  • 5)contributi unificati in agricoltura,;
  • 6)contributi consorziali e di bonificai';
  • 7)entrate patrimoniali dei Comuni;
  • 8)proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;
  • 9)riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa;
  • 10)canoni di appalto di imposte di consumo;
  • 11)carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore e' per legge dovuto dallo Stato.

Testo vigente dal 30 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art3 · fonte del testo