Le tasse di circolazione devono essere pagate di regola, presso l'Ufficio esattore della provincia in cui il veicolo e' immatricolato. Per giustificati motivi, le dette tasse possono essere versate presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A.C.I. In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in altra circoscrizione, gli Uffici esattori devono, entro dieci giorni, darne notizia all'Ufficio esattore della provincia ove trovasi immatricolato il veicolo. Nel caso che la bolletta figlia, contenente il disco contrassegno, gia' rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per un autoveicolo o rimorchio, siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli Uffici esattori e gli Uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, ne' alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa. In tal caso - a norma dell'art. 7 del regio decreto 13 marzo 1934, n. 338 - il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla licenza di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo. L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimita' della richiesta, redige su un foglio uso bollo - sul quale saranno state applicate marche da bollo per lire 15, corrispondenti al diritto fisso di cui all'art. 13 del regio decreto 3«) dicembre 1923, n. 3283 - il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa. L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente Ufficio esattore dell'A.C.I., il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato, annotandone gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione dell'A.C.I., informa questa del rilascio del duplicato, comunicandone gli estremi, perche' ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola. Su richiesta dell'Intendenza, l'Ufficio esattore fornira' ad essa i dati relativi al pagamento. La tassa di circolazione di cui all'art. 2 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, puo' essere assolta presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A.C.I. Nei casi di smarrimento e deterioramento del contrassegno metallico comprovante il pagamento della tassa di cui sopra non e' ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo. Nei casi predetti il contribuente dovra'; pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.
Testo vigente dal 9 aprile 1951
