Art. 9
((Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri, pure, nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetto ad una tassa fissa di lire 2000 da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia, per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1952, n. 49
1La L. 9 febbraio 1952, n. 49 ha disposto (con l'art. 19) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Testo vigente dal 13 febbraio 1952
