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La tassa fissa per la circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, e' elevata a L. 30.000 per le autovetture, gli autocarri ed i rimorchi; a L. 5000 per i motocicli, le motocarrozzette ed i motocarri ed a L. 2000 per gli autoscafi. Per le moto leggere ed i motofurgoncini leggeri di cui all'art. 2 della presente legge, la predetta tassa e' stabilita nella misura di L. 5000. E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, riguardante la circolazione di prova.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1949 al 13 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art7 · fonte del testo