Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore
Art. 8
L'abbuono del 60 per cento stabilito dall'art. 4, lettera a) del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, a favore degli autoveicoli a solo, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei rimorchi che abbiano una portata non superiore a chilogrammi 350 e' abrogato.
Testo vigente dal 19 gennaio 1949
