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Il trasporto di autovetture nuove di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetto ad una tassa fissa di L. 1000, da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1949 al 13 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art9 · fonte del testo