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Dopo il collocamento nella posizione di congedo di cui all'art. 36 della presente legge gli ufficiali anzidetti possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo, essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete. La promozione non puo', pero', aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi, che avevano pari anzianita' a quella dell'ufficiale del «ruolo consegnatari» nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art37 · fonte del testo