A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:
- 1)del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 80.000.000;
- 2)del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 150.000.000;
- 3)dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000. Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.
Testo vigente dal 3 settembre 1949
