A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

  • 1)del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 80.000.000;
  • 2)del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 150.000.000;
  • 3)dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000. Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

Testo vigente dal 3 settembre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art5 · fonte del testo