Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attivita' peschereccia.

Testo vigente dal 3 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art9 · fonte del testo