Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge e' compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia, riconosciuta la necessita' nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole. Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale e' stabilito nella misura del 5 per cento. Quando l'ospedale debba sorgere a cura di piu' enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed e' stabilita la sede dell'opera col criterio della piu' conveniente ubicazione e della piu' facile accessibilita'.

Testo vigente dal 3 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art7 · fonte del testo