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Al fine di agevolare la libera navigazione e' vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po. I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965. ((1)) --------------- AGGIOPRNAMENTO (1) La L. 7 ottobre 1964, n.1056 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " E' prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo 1, comma secondo, della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte di cui al primo comma del presente articolo."

Testo in vigore dal 20 novembre 1964 al 29 maggio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1962 al 20 novembre 1964. 58 parole aggiunte.

… della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965. aggiunto: 1 --------------- AGGIOPRNAMENTO (1) La L. 7 ottobre 1964, n.1056 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " E' prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo 1, comma secondo, della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte di cui al primo comma del presente articolo."

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1708~art1 · fonte del testo