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Al fine di agevolare la libera navigazione e' vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po. ((I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti)). --------------- AGGIOPRNAMENTO (1) La L. 7 ottobre 1964, n.1056 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " E' prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo 1, comma secondo, della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte di cui al primo comma del presente articolo."
Testo in vigore dal 29 maggio 1966 al 22 dicembre 2008
