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Al fine di agevolare la libera navigazione e' vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po. I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1962 al 20 novembre 1964

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