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[1]Il comune di Roma dovra', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare al Ministero di agricoltura se e per quali terreni delle zone contemplate dalle lettere b e c dell'art. 2 della legge 6 aprile 1908, n. 116, intenda di esercitare il diritto di espropriazione.
[2]I terreni che ne risulteranno vincolati dovranno essere espropriati entro l'anno successivo, rimanendo nel frattempo sospesa, nei rispetti di essi, l'applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 9 agosto 1911
