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[1]Il comune di Roma dovra', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare al Ministero di agricoltura se e per quali terreni delle zone contemplate dalle lettere b e c dell'art. 2 della legge 6 aprile 1908, n. 116, intenda di esercitare il diritto di espropriazione.
[2]I terreni che ne risulteranno vincolati dovranno essere espropriati entro l'anno successivo, rimanendo nel frattempo sospesa, nei rispetti di essi, l'applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1911, n. 755
1La L. 15 luglio 1911, n. 755 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, e' prorogato al 31 dicembre 1913".
Testo in vigore dal 9 agosto 1911 al 22 dicembre 2008
