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[1]Al fine di poter fruire dei benefici della presente legge, chi voglia costruire centri di colonizzazione o borgate rurali, deve obbligarsi a locare le abitazioni e i terreni annessi, alle condizioni che verranno dettate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge ed a quelle altre che, secondo le particolarita' dei casi, verranno di volta in volta stabilite dal Ministero di agricoltura, udita la Commissione di vigilanza sull'Agro romano.
[2]Ai privati, proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonnizzazione agraria o di borgate rurali, sono estese le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.
[3]La somma occorrente per questi mutui sara' somministrata al Ministero d'agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potra' eccedere un milione di lire all'anno, per 5 esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 %.
[4]La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari, sara' pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui all'art. 12 della presente legge, su decreto del ministro d'agricoltura.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 12 maggio 1919
