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[1]Al fine di poter fruire dei benefici della presente legge, chi voglia costruire centri di colonizzazione o borgate rurali, deve obbligarsi a locare le abitazioni e i terreni annessi, alle condizioni che verranno dettate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge ed a quelle altre che, secondo le particolarita' dei casi, verranno di volta in volta stabilite dal Ministero di agricoltura, udita la Commissione di vigilanza sull'Agro romano.

[2]Ai privati, proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonnizzazione agraria o di borgate rurali, sono estese le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.

[3]La somma occorrente per questi mutui sara' somministrata al Ministero d'agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potra' eccedere un milione di lire all'anno, per 5 esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 %. 2

[4]La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari, sara' pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui all'art. 12 della presente legge, su decreto del ministro d'agricoltura.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite di cinque esercizi di cui all'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e' soppresso e la somma occorrente per i mutui contemplati dall'articolo medesimo sara' cumulata, agli effetti del presente decreto, con quella stabilita dall'art. 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647".

Testo in vigore dal 12 maggio 1919 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 12 maggio 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite di cinque esercizi di cui all'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e' soppresso e la somma occorrente per i mutui contemplati dall'articolo medesimo sara' cumulata, agli effetti del presente decreto, con quella stabilita dall'art. 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art5 · fonte del testo