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Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonche' per gli altri compiti previsti dalla presente legge. Puo' altresi' richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di trentacinque unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza. Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad avvalersi di non piu' di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti e' stabilita dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni e di funzionamento, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.

Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 1 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art16 · fonte su Normattiva