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Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal seguente: "La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate".

Testo in vigore dal 5 marzo 1985 al 10 luglio 1986

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art10 · fonte su Normattiva