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L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci".
Testo in vigore dal 5 marzo 1985 al 10 luglio 1986
